Energie rinnovabili

Proposta LIPU di Linee guida regionali

La LIPU, il 16 dicembre 2010, ha inviato a tutte le Regioni una istanza urgente di emanazione di provvedimenti regionali (cosiddette Linee Guida Regionali) per l’insediamento di impianti da fonte rinnovabile in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10.09.2010 (Linee Guida Nazionali). Il decreto, oltre a porre determinati obblighi in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili, rimette in capo ai governi regionali la potestà di emanare provvedimenti di regolamentazione, per far fronte alla situazione di indubbia emergenza che, in tema di impianti eolici ma anche di impianti fotovoltaici e idrici, si è determinata a causa dell’assenza di adeguata pianificazione territoriale e seri controlli.

Oggi sono decine - se non centinaia - di migliaia, gli ettari fattivamente assoggettati a tali insediamenti o ad autorizzazione e pareri già rilasciati per impianti non ancora realizzati, con gravi ripercussioni sulle componenti di maggior pregio e interesse collettivo quali il paesaggio, la biodiversità, gli elementi storici, archeologici, di identità rurale, eccetera” - scrive Giuliano Tallone Presidente della LIPU-BirdLife Italia - “Tutto ciò pone dunque alle amministrazioni regionali il dovere di cogliere l’opportunità offerta dal decreto e intervenire con immediatezza, onde evitare l’ulteriore compromissione di territorio e al contempo promuovere una politica da energie rinnovabili finalmente più adeguata e magari indirizzata verso lo sfruttamento delle superfici antropizzate ed industriali”.

 

Ma quali sono le Linee Guida proposte dalla LIPU?

 

Si osserva preliminarmente la necessità di prevedere attentamente le disposizioni transitorie di cui al decreto in oggetto (parte V, punto 18.5) precisando che esso prescrive il non assoggettamento alle nuove Linee Guida regionali (e quindi l’assoggettamento alle preesistenti norme in vigore) dei procedimenti riferiti a progetti che abbiano già conseguito la “soluzione di connessione” elettrica (punto 13.1, lett.F, parte III) certificata e prescritta dal gestore della rete, oltre a tutti i “parametri ambientali prescritti”. Per intuibili ragioni, tale passaggio risulta nevralgico e costituisce un aspetto concretamente indispensabile, oltre che giuridicamente ineccepibile, per evitare che il provvedimento abbia efficacia nulla nei confronti di quella dinamica di proliferazione incontrollata degli impianti e di compromissione urbanistica che è in atto da tempo. In tal modo sarebbe infatti possibile scremare l’ondata di 120.000 MW di centrali elettriche da fonte rinnovabile (in gran parte eolico e fotovoltaico) già proposte in tutti il territorio nazionale agli uffici regionali competenti (con intuibili conseguenze in ordine alla gestione dei procedimenti) e per le quali le società rivendicano l’istruttoria e l’emissione dei titoli abilitativi.

In secondo luogo, si fa presente la necessità di definire Aree non Idonee ad ospitare impianti da fonti energetiche rinnovabili per ragioni di tutela paesaggistica, naturalistica e ambientale in genere, di cui all’allegato 3 del decreto. Ciò, alla luce della compromissione territoriale già causata dalla grave carenza di pianificazione finora imperante.

Nello specifico delle aree da interdire, si fa riferimento alle tipologie di impianti quali:

Eolico con potenza superiore ai 60 KW, ad esclusione degli impianti di potenza compresa tra 60 e 200 KW purché associati ad un piano di miglioramento aziendale, funzionale alla salvaguardia del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali e senza sviluppo di opere di connessione esterna (l’energia viene immessa in rete attraverso le opere adibite alla fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare elettrodotti, cabine, eccetera) nonché in numero di aereogeneratori uguale o inferiore a 3, con altezza complessiva non superiore a 30 m e diametro rotore non superiore ai 18 m.

Fotovoltaico con moduli ubicati al suolo di potenza uguale o superiore a 20 KW, ad esclusione degli impianti di potenza compresa tra 20 e 199KW purché associati ad un piano di miglioramento aziendale, funzionale alla salvaguardia del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali e senza sviluppo di opere di connessione esterna (l’energia viene immessa in rete attraverso le opere adibite alla fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare elettrodotti, cabine, ecc.).

La LIPU, inoltre, propone un elenco di Aree da definire come Non Idonee che comprendono una area-cuscinetto (buffer zone) che varia in base alla categoria di tutela dell’area considerata e all’effetto detrattore ricadente sulle visuali dall’area protetta e la perturbazione a carico delle specie faunistiche protette, in relazione al loro home range e distribuzione. Ma altresì comprende anche le aree protette di cui è prevista la istituzione.

Per gli uccelli, per la natura, per la gente

 

 

 

 

 

 

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© Autore Angela Damiano — Pubblicato sul periodico  “La Fonte”